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ART.1
E' costituita con sede in Spoleto, Piazza Garibaldi nc. 17 un'Associazione denominata “ASSOCIAZIONE GEOMETRI DELLO SPOLETINO”. L'Associazione non ha scopo di lucro ed è e deve rimanere apolitica. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART.2
L'Associazione si propone di realizzare un organo unitario di base, che instauri e mantenga costanti rapporti di collaborazione con Enti Pubblici e Privati operanti nel settore specifico, quali Regione, Provincia, Comuni, Associazioni, Ordini Professionali, USLL, Commissioni Tecniche, ecc..., facendosi portavoce delle esigenze e degli interessi dei propri iscritti in campo professionale, culturale, organizzativo, morale e di programmazione tecnica. Per il raggiungimento dei sui fini, l'Associazione potrà provvedere a diffondere e realizzare pubblicazione di opuscoli, riviste, ed altri scritti di ogni altro documento che sia in grado di divulgare esperienze direttamente ed indirettamente connesse al settore, favorendo così l'informazione e la conoscenza dei soci e la loro crescita professionale e personale. A tal fine l'Associazione potrà altresì organizzare convegni, dibattiti, incontri, seminari, corsi di aggiornamento, sia a livello locale che nazionale, su problematiche e questioni tecniche, culturali, sociali attinenti al settore. Il numero dei soci è illimitato. I soci possono essere:  SOCI ONORARI, senza diritto al voto, tutti coloro che si sono distinti nell'ambito della professione e che si sono adoperati per il raggiungimento delle finalità proprie o connesse a quelle dell'Associazione stessa: gli stessi verranno nominati dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.  SOCI ORDINARI, con diritto al voto, tutti coloro che esercitano la libera professione, che sono iscritti regolarmente al Collegio Provinciale di Perugia, che risiedono e/o sono domiciliati nei comuni di Spoleto, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, S. Anatolia di Narco, Scheggino, Trevi, Vallo di Nera, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Cascia, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo e Preci.  SOCI ADERENTI, senza diritto al voto, tutti coloro che sono iscritti all'albo dei praticanti al Collegio Provinciale di Perugia, i colleghi in pensione non iscritti al Collegio e tutti coloro che esercitano l'attività di geometra, avendone titolo, all'interno di uffici pubblici e tutti i diplomati geometra ( Modifica con assemblea ordinaria del 29/03/1996) Tutti i soci dovranno risultare di buona condotta morale e civile, sinceramente interessati a collaborare al raggiungimento dei fini e degli scopi sociali che l'Associazione si prefigge. I rapporti tra i soci sono regolati dalle norme dell'etica professionale, oltre che dal presente statuto.

ART.3
Chi desidera essere socio ordinario o aderente deve fare domanda scritta al Presidente del Consiglio Direttivo specificando: A) nome, cognome, luogo e data di nascita, nonché la residenza e il domicilio; B) titolo di studio e/o numero di iscrizione all'albo; C) dichiarazione di sottoscrizione della quota sociale che si impegna a versare. Sull'accoglimento della domanda, delibera insindacabilmente il Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno 2/3 dei suoi componenti. Dell'ammissione deve essere data tempestiva comunicazione all'interessato. Il nuovo ammesso sarà quindi tenuto a versare la quota sociale entro quindici giorni dalla comunicazione della sua ammissione. A seguito del versamento della quota sociale, l'interessato verrà iscritto nel libro dei soci.

ART.4
Può recedere il socio che abbia perso i requisiti per l'ammissione o che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento dei fini sociali, presentando dichiarazione scritta al Presidente del Consiglio Direttivo. L'avvenuta dichiarazione di recesso non esonera tuttavia il socio dal pagamento di eventuali quote sociali maturate e/o stabilite per l'anno successivo, nel caso in cui la comunicazione di recesso non venga rimessa entro il 31 Ottobre di ogni anno.

ART.5
Può essere altresì escluso con delibera del Consiglio Direttivo il socio: 1) che non adempie puntualmente agli obblighi finanziari assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione; 2) che non osserva le disposizioni contenute nel presente statuto e le deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali; 3) che in qualche modo danneggi materialmente e/o moralmente l'associazione e che comunque con la propria condotta ostacoli il regolare andamento o svolgimento dell'attività sociale; Nel caso al punto 1) il socio inadempiente deve essere invitato con lettera raccomandata, a mettersi in regola e la sua esclusione, potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che lo stesso si mantenga inadempiente. Il socio escluso in tal caso rimane tuttavia obbligato verso l'Associazione per quanto dovuto fino alla sua esclusione. Il socio escluso per uno dei motivi al punto 3) non può essere riammesso a far parte dell'Associazione, se non su motivata deliberazione del Consiglio Direttivo sottoposta a ratifica dell'assemblea.

ART.6
L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno escluso il primo la cui durata decorre dalla data di costituzione della presente Associazione sino al 31 dicembre 1994. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea. Gli avanzi di gestione risultanti eventualmente dal bilancio verranno accantonati con divieto di ripartizione dei soci.

ART.7
le entrate dell'Associazione, da iscriversi obbligatoriamente al bilancio sono costituite: 1) dalle quote versate annualmente dai soci ordinari e aderenti entro trenta giorni dall'inizio dell'anno entro l'anno ( Modificata con assemblea ordinaria del 10/04/1995) sociale nella misura fissata annualmente dall'assemblea; 2) da eventuali elargizioni di soci, di terzi e da quanto pervenuto all'Associazione dall'attività da questa svolta.

ART.8
Il fondo comune dell'Associazione è costituito: 1) da materiali, beni, attrezzature acquistate o comunque di proprietà dell'Associazione; 2) da ogni bene acquistato o pervenuto all'Associazione a qualsiasi titolo.

ART.9
L'assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria. Spetta all'assemblea ordinaria:  eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e revocare la nomina;  approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale, il regolamento interno eventualmente stilato dal Consiglio Direttivo;  trattare tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, sottoporre al suo esame dal Consiglio Direttivo o a seguito di richiesta scritta e motivata fatta da almeno 1/5 dei soci. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale a cura del Consiglio Direttivo per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo annuale e/o per l'elezione delle cariche sociali e la fissazione della quota sociale annuale. Inoltre l'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni volta che questo ne riconosca l'utilità e/o la necessità, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/5 dei soci. Sono riservate all'assemblea straordinaria:  le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione;  gli atti dispositivi del fondo comune e le modifiche statutarie, quanto ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci. L'assemblea è regolarmente convocata mediante avviso affisso all'albo sociale o mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la riunione. Nei soli casi di comprovata necessità ed urgenza, la convocazione potrà essere fatta telefonicamente almeno ventiquattro ore prima. L'avviso deve contenere indicazione del giorno, ora e luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattare ed eventualmente la data della seconda convocazione, che in ogni caso potrà essere tenuta lo stesso giorno.

ART.10
Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza relativa dei voti e con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide, a maggioranza relativa dei votanti, purché siano presenti almeno 1/10 dei soci aventi diritto al voto. Nelle deliberazioni riguardanti l'approvazione del bilancio consuntivo e in quelle relative a fatti afferenti la responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto. Le delibere riguardanti le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione richiederanno la presenza dei 3/4 dei soci aventi diritto al voto, in prima convocazione, e 1/3 in seconda convocazione ed il voto favorevole dei 3/4 dei presenti aventi diritto. Hanno diritto di partecipare all'assemblea e al voto tutti i soci ordinari che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno un (1) mese. Possono intervenire i soci aderenti ed onorari, senza diritto al voto. A ogni socio ordinario e riconosciuto un solo voto. Il socio che non può intervenire personalmente ha facoltà di farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio. Non possono essere conferite deleghe hai membri del Consiglio Direttivo. Le modalità delle votazioni saranno stabile dall'assemblea; potrà precedersi a scrutinio segreto se ne verrà fatta richiesta da tanti intervenuti votanti che rappresentino almeno 2/3 dei soci presenti e/o rappresentanti. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Vice Presidente o in assenza di entrambi, da un membro del Consiglio Direttivo designato dal Presidente stesso. Le deliberazioni validamente prese dall'assemblea devono ritenersi vincolanti per tutti i soci.

ART.11
l'Associazione e gestita ed amministrata da un Consiglio Direttivo formato da un numero di membri ( da 3 a 7) eletti tra i soci dell'assemblea aventi diritto di voto, oltre ai Consiglieri di diritto rappresentati dai soci eventualmente eletti presso il Collegio Provinciale della Provincia di Perugia. I componenti del Consiglio, nominati e accettanti, eleggono tra di loro un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere (Delibera assemblea del 23/04/1998). tutti i membri del Consiglio Direttivo restano in carica due anni (con le cariche loro assegnate), essi sono sempre rieleggibili, non hanno diritto a retribuzione, ma solo al rimborso spese secondo modalità che imporrà il Consiglio Direttivo stesso. Per i Consiglieri di diritto, il mandato decadrà contestualmente a quello del Collegio Provinciale. In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo e comunque nel caso che si renda vacante nel corso dell'esercizio sociale un posto nel Consiglio Direttivo si procederà alla surroga con il socio che sia risultato primo dei non eletti e che rimarrà in carica fino al rinnovo biennale del Consiglio Direttivo. Questi decadrà dalla carica in ogni caso in occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo.

ART. 12
il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta dal Presidente o da chi ne fa le veci tutte le volte che questi lo riterrà opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti. Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti il voto del Presidente varrà doppio. Le modalità di votazione sono stabilite dal Consiglio Direttivo. Le deliberazioni devono risultare trascritte nell'apposito libro sociale con firma in calice del Presidente e del Segretario. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: lo stesso può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri fissandone i compiti ed i limiti dell'incarico. Spetta tra l'altro al Consiglio Direttivo: A) deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci; B) predisporre il bilancio annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; C) convocare l'assemblea ed eseguire le deliberazioni; D) fissare la misura annuale delle quote sociali; E) apportare i programmi e le iniziative utili per le attività sociali; F) deliberare su tutti gli atti e/o contratti necessari per lo svolgimento e l'organizzazione dell'attività sociale; G) designare eventuali soci onorari; H) svolgere tutto ciò che non compete all'assemblea.

ART.13
Spetta al Presidente del Consiglio Direttivo la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Egli adempie alle funzioni demandategli dallo statuto e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo. Controlla la regolare amministrazione dell'Associazione e la tenuta della contabilità sociale. In ipotesi di sua assenza od impedimento tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e in caso di inadempimento anche di questo ultimo ad un Consigliere all'uopo designato dal Consiglio Direttivo. Spetta al segretario:  conservare le scritture e la documentazione dell'Associazione (presso la sede sociale);  compilare i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea.

ART.14
ogni spesa al di fuori di quelle ordinarie, deve essere autorizzata da Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo sono responsabili nei confronti dell'Associazione di tutti gli atti da loro posti in essere in nome e per conto della stessa. Ogni membro del Consiglio è tenuto a partecipare alle riunioni, motivando al sua eventuale assenza alle stesse. In caso di scioglimento dell'Associazione l'intero patrimonio sociale residuante dalla liquidazione verrà destinato a scopi umanitari su iniziativa del Consiglio Direttivo. Qualora all'atto dello scioglimento dovessero risultare delle passività, i soci saranno tenuti a partecipare alla copertura della passività.

ART.15
Per quanto non espressamente regolato o previsto nel presente atto, si fa espresso richiamo alle disposizioni legislative vigenti in materia.

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